IVA AGEVOLATA

Per gli interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
L’aliquota Iva al 4% si applica, per l'acquisto di beni finiti e per le prestazioni d'opera in caso di costruzione di nuovi immobili. E’ quanto prevede, infatti, il Dpr n. 633/1972.

E' necessario, però, che l'immobile ricada in uno dei seguenti casi:

- abbia i requisiti di prima casa;
- sia un fabbricato rurale a destinazione abitativa;
- ricada nell'ambito dei cosiddetti edifici Tupini, fabbricati non di lusso, nei quali si trovino contemporaneamente abitazioni, negozi ed uffici, nel rispetto di determinate proporzioni.

N.B: Le manutenzioni ordinarie/straordinarie non sono contemplate per l’ottenimento dell’aliquota agevolata al 10%.




RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio dello Stato.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

In questo caso, fermo restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

PER QUALI LAVORI SPETTA LA DETRAZIONE

lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti .

A Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali .

B Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001. In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

C Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

D Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune .

E I lavori finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche.

F Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

G Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

H Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

I Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

L Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

ADEMPIMENTI PREVISTI PER CHIEDERE LA DETRAZIONE

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti.

In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 che prevede, in pratica, che, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:

•domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
• ricevute di pagamento dell’Ici o dell’IMU, se dovute
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
•dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale con i seguenti requisiti:
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
• codice fiscale del soggetto che paga
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Si può richiedere l’agevolazione anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento concesso da una società finanziaria a condizione che:

• la società che concede il finanziamento paghi con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Per maggiori informazioni potete consultare la Guida dell'Agenzia delle Entrate

"Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"




CONTO TERMICO

Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione, istituito con il Decreto ministeriale 28/12/12, che ha lo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra questi: coibentazioni, sostituzione serramenti, installazione schermature solari, caldaie a condensazione, pompe di calore, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici e solar cooling e ancora certificazione energetica e diagnosi.

L’ente che si occupa di erogare i fondi è il Gestore dei servizi energetici (Gse), che il 9 aprile, dopo un periodo di consultazione, ha pubblicato il regolamento che disciplina le modalità di accesso agli incentivi.

I soggetti privati possono accedere agli incentivi esclusivamente per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e richiederne l’accesso solo successivamente alla realizzazione degli interventi previsti. Il contributo viene erogato in rate annuali uguali per 2 o 5 anni o in un'unica annualità, se il totale non supera i 600 euro.

Per richiedere i contributi il Gse ha predisposto un portale ad hoc, chiamato Portaltermico, dove

inserire tutta la documentazione necessaria per richiedere gli incentivi.

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